È diventato operativo il divieto di sale slot e da gioco a meno di 500 metri da luoghi sensibili come scuole e ospedali. La Giunta regionale, come previsto dal Testo Unico per la legalità approvato nell’autunno scorso dall’Assemblea Legislativa, ha emanato il regolamento che definisce le modalità operative per adeguarsi alla disciplina.
Il divieto previsto si applica sia alla nuova apertura che alle sale giochi e sale scommesse già in esercizio, oltre che alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati e associazioni.
I luoghi sensibili sono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori. Libertà viene lasciata ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni, ma viene indicato come criterio l’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Ogni Comune dovrà svolgere questa valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione del proprio territorio, e può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono.
Per calcolare i 500 metri, la distanza va calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il Comune deve provvedere (entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna) alla mappatura dei luoghi sensibili e tempi per mettersi in regola. Saranno così individuate le sale giochi e le sale scommesse e tutti gli esercizi autorizzati che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito situati a meno di 500 metri. Sulla base di questa analisi, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e delle sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio l’adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza. Il periodo di sei mesi tra la fine della mappatura e l’adozione dei provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute con l’esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura. Per consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività spostandola in zona non soggetta a divieto è concessa una proroga al massimo di sei mesi rispetto al termine.
Nuove autorizzazioni per sale gioco e sale scommesse a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato non saranno concesse come non sarà autorizzata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.
Per le autorizzazioni in corso, l’iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l’installazione dell’apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili.
Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza del divieto sono esercitate dal Comune attraverso la Polizia locale.