Congedi e indennità
Il congedo parentale è ora utilizzabile in un arco di tempo più lungo: fino agli 8 anni dei bambini quello pagato al 30% e fino ai 12 quello non retribuito. Può essere utilizzato anche frazionandolo in singole ore e il preavviso per la richiesta è passato da 15 a 5 giorni. L’indennità di maternità è stata estesa alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps e garantita anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (Jobs act Decreto legislativo n. 80 del 2015)
La legge n. 232 del 2016 ha prorogato, per il padre lavoratore dipendente, il congedo obbligatorio pari a due giorni, anche per il 2017, aumentando per l’anno 2018 la durata del congedo a quattro giorni, con l’astensione di un ulteriore giorno in più di congedo facoltativo, in accordo con la madre e in sua sostituzione.
Dimissioni “in bianco”
È in atto una nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie con un codice identificativo progressivo, una data di trasmissione e una scadenza. In questo modo si mette definitivamente fine all’odiosa pratica delle finte dimissioni fatte firmare soprattutto alle giovani donne al momento dell’assunzione e utilizzate poi di fronte a una gravidanza, al matrimonio, etc. Con la nuova procedura si previene l’abuso. Sono comunque previste multe fino a 30.000 euro per il datore di lavoro che alteri i dati. (Jobs act Decreto legislativo n. 151 del 2015)
Voucher baby sitting
Dal 2017 sono previsti 600 euro al mese, per sei mesi, per pagare baby sitter o asilo nido per le mamme lavoratrici dipendenti o parasubordinate che tornano al lavoro dopo la maternità da usufruire al posto del congedo facoltativo. La sperimentazione del voucher è in atto anche per le lavoratrici autonome ma per tre mesi. Saranno le mamme a scegliere se il contributo servirà per pagare le spese della retta dell’asilo nido, pubblico o privato, oppure per avvalersi dell’aiuto di una baby sitter. (Legge n. 208 del 2015). Con la legge n. 232 del 2016 sono stati riconfermati i voucher baby sitter con più risorse previste per il 2017.
Bonus bebè
Sono previsti 960 euro l’anno che spettano alle famiglie o singole mamme, sia lavoratrici che disoccupate, per i bambini nati o adottati tra il 2015 e il 2017. Il contributo è distribuito in base al reddito e viene erogato nei primi tre anni di vita del bambino. (Legge n. 190 del 2014). Dal 1° gennaio 2017, una futura madre potrà, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione, chiedere all’Inps un premio di 800 euro, corrisposto in un’unica soluzione (Legge n. 232 del 2016).
Bonus asili nido
A partire dall’anno 2017, ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità (Legge n. 232 del 2016).
Sostegno alla natalità
È stato istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo di sostegno alla natalità, volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari (Legge n. 232 del 2016).
Maggiore chiarezza per i neo-genitori
Per garantire il diritto dei neogenitori ad essere informati su tutte le misure a loro favore è stata introdotta la possibilità, tramite un codice personalizzato – consegnato all’anagrafe al momento della denuncia della nascita – di accedere a una banca dati Inps, che conterrà tutte le misure, nazionali e regionali, previste: congedi, voucher,bonus bebè, etc. (Legge delega n. 124 del 2015).
Welfare aziendale
I lavoratori e le lavoratrici che guadagnano fino a 50.000 euro annui potranno beneficiare di una tassazione ridotta al 10% sui premi di risultato fino a 2.000 euro, oppure di una cifra equivalente in ticket cartacei o elettronici, su cui non verrà applicata alcuna tassazione, utilizzabili presso fornitori di servizi accreditati (per esempio asili nido o servizi di assistenza agli anziani) (Legge n. 208 del 2015). A partire dal 2017 l’importo massimo dei “premi di produttività”, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a favore dei lavoratori dipendenti privati che beneficiano della tassazione al 10% passa da 2 mila a 3 mila euro e può arrivare fino a 4 mila in caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro (rispetto ai 2.500 euro di oggi). Viene inoltre ampliata la platea dei beneficiari: sale da 50 mila a 80 mila euro lordi annui il limite di reddito da lavoro dipendente per avere diritto alla tassazione agevolata dei premi (Legge n. 232 del 2016).
La maternità non è un’assenza
È stato riconosciuto il congedo obbligatorio di maternità come periodo che concorre per il calcolo del premio di produttività aziendale. I 5 mesi di congedo di maternità erano infatti considerati dalle aziende un’assenza e quindi la neo-mamma perdeva spesso la possibilità di partecipare, come i suoi colleghi uomini, all’assegnazione del premio di produttività (Legge n. 208 del 2015).
Maternità e riscatto di laurea
È stata introdotta la possibilità di cumulare il riscatto del periodo di laurea con il riscatto dei congedi parentali fuori dal rapporto di lavoro (Legge n. 208 del 2015).